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SE GUIDI L'AUTO DI UN ALTRO...

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Sono novità previste già 4 anni fa, (comma 4-bis nell'articolo 94 del Codice della strada) e regolate da un Dm entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma per unA miriade di vicessitudini e problematiche informatiche diventeranno realmente operative solo il 3 novembre 2014. Solo da quel giorno scatteranno le sanzioni: multa di 705 euro e ritiro della carta di circolazione. Questa è la sanzione in cui incorrerà chi ha la disponibilità e utilizzo abituale di un veicolo per un periodo di 30 giorni e non ne informa la Motorizzazione. Quindi, chi usa già un veicolo non proprio o ha un'intestazione non aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione. La norma è nata per limitare truffe e abusi e per identificare meglio i responsabili di incidenti e infrazioni. Sono esenti chi svolge attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo, come il caso dell'iscrizione al Ren (Registro elettronico nazionale) i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto quindi riconducibili all'Albo autotrasportatori, della licenza conto proprio e dell'autorizzazione per autobus, taxi o noleggio con conducente. La Motorizzazione sta lavorando a procedure specifiche, che saranno pronte in seguito. Altra limitazione riguarda i soggetti su cui grava l'obbligo: nel caso di comodato di veicoli aziendali (sia a dipendenti assegnatari a titolo gratuito sia quando i mezzi sono intestati a una casa costruttrice e dati a istituzioni, vip, giornalisti eccetera), il nome dell'utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione e la ricevuta dell'adempimento non va tenuta a bordo (e lo stesso vale per tutti i veicoli in noleggio senza conducente, con assenso del locatore). Saranno esentati dall’obbligo di aggiornamento, specifica il nuovo articolo 247-bis, solo i componenti del nucleo familiare purché conviventi. Per il resto comodato, custodia giudiziale e locazione senza conducente per un periodo superiore a 30 giorni richiederanno sempre l’aggiornamento almeno del CED della motorizzazione. Lo stesso aggiornamento dovrà essere attivato anche in ipotesi di intestazione del mezzo a soggetti incapaci o nel caso di qualsiasi altro passaggio di possesso del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. L'obbligo di registrazione di disponibilità del mezzo per oltre 30 giorni grava sull'avente causa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario, eredi, utilizzatore con contratto di rent to buy), ma è ammesso che provveda, su delega, anche il dante causa (proprietario – compreso il trustee –, locatore nel noleggio, nudo proprietario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario nel leasing, usufruttuario). Se le registrazioni riguardano un'intera flotta aziendale, si può fare un'istanza cumulativa (pagando una sola imposta di bollo) ma la carte di circolazione vanno aggiornate una per una.

Per maggiori info: http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=19250