AUTOSCUOLA CAPRINO

CERCA NEL SITO

You are here: Home

Scadenza CQC

mani_nei_capelliScadenza CQC anticipata di due anni!!!

La proroga della validità della CQC al 2020 (per le persone) e al 2021 (per le merci) è stata soppressa, a causa di una specifica richiesta dell'Unione Europea con relativa procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Lo stabilisce il decreto ministeriale del 10 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio scorso, che sopprime l'articolo 2 del DM 6 agosto 2016, che prorogava l'estensione della scadenza di validità della CQC al 9 settembre 2020 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2021 per il trasporto di cose, in seguito alla formazione periodica.

In questo art.2 del Decreto Dirigenziale del 6 Agosto 2013 , il Ministero dei trasporti italiano aveva disposto che:

tutti i conducenti che avevano già frequentato i corsi di formazione periodica o che a ciò avrebbero provveduto "dopo l'entrata in vigore del presente decreto", avrebbero potuto rinnovare la CQC sia persone che cose, non dopo i regolamentari 5 anni previsti dalla direttiva europea 2003/59/CE nell’art. 8, paragrafo 3 (2018 persone – 2019 cose), ma dopo 7 (ossia nel 2020 per la CQC persone e nel 2021 per la CQC cose).


Vista l'abrogazione dell'art 2 quindi, la scadenza della CQC torna ad essere, per tutti coloro che hanno frequentato i corsi di formazione periodica sia prima che dopo il 6 agosto 2013, il 9 settembre 2018 per l’abilitazione persone e il 9 settembre 2019 per l’abilitazione cose (dopo 5 anni esatti come previstio dalla Comunità Europea). Sarà interessante ora vedere come il Ministero intenderà agire per "modificare" le CQC già rilasciate con scadenza 2020/2021.


Ecco il decreto:

Decreto Ministero dei Trasporti - 10/06/2014 - Scadenza CQC

OGGETTO: Modifiche al decreto 6 agosto 2013 in materia di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 giugno 2014

Modifiche al decreto 6 agosto 2013 in materia di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente.

(GU Serie Generale n. 171 del 25-7-2014)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio;
Visto in particolare l'art. 8, paragrafo 3, della predetta direttiva che prevede che «Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante la formazione periodica»;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come da ultimo modificato dal Capo II del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante attuazione della più volte citata direttiva 2003/59/CE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 155 del 20 maggio 2014, recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi»;
Visto in particolare l'art. 13, comma 11, lettera a), del citato decreto ministeriale, che dispone che la frequenza di un corso di formazione periodica, prima della data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo della stessa senza soluzione di continuità;
Visto il proprio decreto dirigenziale 6 agosto 2013, pubblicato nella G.U. n. 199 del 26 agosto 2013, recante «Modifiche al decreto 17 aprile 2013 in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005 e successive modificazioni»;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto dirigenziale 6 agosto 2013, che, in applicazione del principio di cui all'art. 13, comma 11, lettera a), prevede che «Al fine di assicurare parità di trattamento tra tutti i conducenti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, come inserito dall'art. 1 del presente decreto, si applicano anche ai conducenti che hanno già frequentato corsi di formazione periodica o che a ciò provvedono dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente i predetti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validità carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose.»;
Visto il caso EU PILOT 5789/13/MOVE con il quale la Commissione, con riferimento al summenzionato art. 2 del più volte citato decreto direttoriale 6 agosto 2013, ha contestato all'Italia l'erronea applicazione dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE;
Vista la nota prot. n. 2398 del 14 marzo 2014 con la quale il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che la Commissione europea, all'esito dello scambio di note intercorso con l'Italia, ha osservato che «i chiarimenti e le informazioni fornite non rimuovono i dubbi che le autorità italiane abbiano rispettato i loro obblighi ai sensi della direttiva 2003/59/CE per quanto riguarda: l'art. 8 (3) - CAP comprovante la formazione periodica. Pertanto la Commissione respinge la risposta presentata dalle autorità italiane, chiude il caso EU Pilot e intende aprire una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
Ritenuto quindi - nelle more della modifica dell'art. 13, comma 11, lett. a), del decreto ministeriale 20 settembre 2013 - di dover sopprimere l'art. 2 del più volte citato decreto dirigenziale 6 agosto 2013, che si conforma al contestato principio di rinnovo della validità della qualificazione di tipo CQC senza soluzione di continuità, purché un corso di formazione periodica sia frequentato in un qualunque momento del quinquennio di validità della qualificazione posseduta

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto dirigenziale 6 agosto 2013
1. L'art. 2 del decreto dirigenziale 6 agosto 2013, recante «Modifiche al decreto 17 aprile 2013 in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005 e successive modificazioni» è soppresso.

Art. 2
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione saranno dettate le procedure per conformare i documenti comprovanti il rinnovo di validità della qualificazione professionale CQC fino al 2020 e 2021 al principio di cui all'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE.

Roma, 10 giugno 2014

Il capo Dipartimento: Fumero