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I conducenti professionali extracomunitari sono obbligati ad avere la CQC italiana

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Tutti i conducenti extracomunitari, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, devono convertire la loro patente, i cittadini dell'UE e del SEE dopo due anni di residenza sono soggetti allo stesso obbligo se la loro patente non ha limiti di validità amministrativa (circ. Ministero Interno del 3/3/2014 e art. 136 bis del codice della strada). Va da sè che nel momento della conversione è opportuno fare le pratiche per convertire anche l'eventuale CQC posseduta, in modo tale da avere una sola patente, chiamata appunto PatenteCQC, che riporta il codice unionale 95 che attesta la formazione professionale dell'autista.

Si riporta il punto 3.4 della circolare 7787 del 3 aprile 2014, passaggio significativio sull'argomento:

3.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PRIMO RILASCIO DELLA CQC FORMATO CARD PER DOCUMENTAZIONE A SOGGETTI TITOLARI DI PATENTE RILASCIATA DA STATO EXTRA UE O EXTRA SEE
Il titolare di patente rilasciata da uno Stato extraUE o extraSEE, qualora abbia tempestivamente conseguito la CQC formato card per documentazione, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, non può più esercitare attività di autotrasporto professionale in quanto la patente posseduta, ai sensi dell'art. 135, co. 1, CDS, non è più idonea ad abilitarlo alla guida su territorio italiano.
In tal caso si procede come segue:
a) qualora la patente sia stata rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono rapporti di reciproca conversione delle patenti di guida - al titolare della patente è consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria equivalente a quella extracomunitaria in precedenza posseduta, in deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'art. 125, co. 1, CDS. A tal fine si tiene conto del giudizio di equipollenza già effettuato in sede di rilascio della CQC formato card secondo i criteri indicati sub paragrafo 3.1. All'atto del rilascio, la nuova patente reca il codice UE 95 in corrispondenza della categoria conseguita, seguito dalla data di scadenza della validità della qualificazione professionale di tipo CQC corrispondente a quella della qualificazione precedentemente posseduta;
b) patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida: al titolare della patente è consentito convertire la patente estera posseduta e in corso di validità nella equipollente patente italiana All'atto del rilascio, la nuova patente reca il codice UE 95 in corrispondenza della categoria di patente conseguita, seguito dalla data di scadenza corrispondente a quella della CQC precedentemente posseduta. Tale procedimento è possibile anche qualora sulla patente italiana ottenuta per conversione debba essere disposto il provvedimento di revisione;
c) patente scaduta di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida: al titolare della patente è consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria equivalente a quella extracomunitaria in precedenza posseduta, in deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'art. 125, co. 1, CDS. All'atto del rilascio, la nuova patente reca il codice UE 95 in corrispondenza della categoria conseguita, seguito dalla data di scadenza della validità della qualificazione professionale di tipo CQC corrispondente a quella della qualificazione precedentemente posseduta.
In tutti e tre i precedenti casi, qualora la validità della qualificazione CQC precedentemente posseduta sia scaduta, la patenteCQC, recante il codice UE 95, non può essere rilasciato prima che sia stato frequentato un corso di formazione periodica ed eventualmente sostenuto l'esame. (cfr. paragrafo 7.1).

Rif: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=2114